Legge federale
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Art. 29a40
1 La Confederazione elabora in collaborazione con i Cantoni le statistiche necessarie all’esecuzione della presente legge. Elabora in particolare compendi sugli impianti idraulici esistenti, come pure sui prelievi e sulle restituzioni d’acqua. 2 Essa svolge ricerche per:
3 Essa rende disponibili i risultati in forma adeguata. 40Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). |