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Legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche1 (Legge sulle forze idriche, LUFI2)
del 22 dicembre 1916 (Stato 1° gennaio 2023)
1Nuovo tit. giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1977 171; FF 1975 II 2083). Per questa mod. alle locuzioni «forze idrauliche» e «forza idraulica» sono sostituite le locuzioni «forze idriche» e «forza idrica».
2Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903).
1 La Confederazione elabora in collaborazione con i Cantoni le statistiche necessarie all’esecuzione della presente legge. Elabora in particolare compendi sugli impianti idraulici esistenti, come pure sui prelievi e sulle restituzioni d’acqua.
2 Essa svolge ricerche per:
a.
adempiere i suoi compiti nell’ambito dell’utilizzazione dei corsi d’acqua;
b.
promuovere l’utilizzazione razionale delle forze idriche e
c.
promuovere la modernizzazione degli impianti esistenti.
3 Essa rende disponibili i risultati in forma adeguata.
40Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903).