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Legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche1 (Legge sulle forze idriche, LUFI2)
del 22 dicembre 1916 (Stato 1° gennaio 2023)
1Nuovo tit. giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1977 171; FF 1975 II 2083). Per questa mod. alle locuzioni «forze idrauliche» e «forza idraulica» sono sostituite le locuzioni «forze idriche» e «forza idrica».
2Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903).
Art. 38
1 La concessione di diritti d’acqua è data dall’autorità competente del Cantone nel cui territorio si trova la sezione del corso d’acqua.
2 I diritti d’acqua sopra sezioni di un corso d’acqua che si trovano in più Cantoni sono concessi di comune accordo dai Cantoni interessati. Se questi non riescono ad intendersi entro un termine adeguato, la concessione è data dal Dipartimento. Esso decide altresì quando i Cantoni non possono mettersi d’accordo sulla portata o sul modo dell’esercizio in comune dei diritti derivanti loro dalla concessione.47
3 Il Dipartimento dà inoltre la concessione dei diritti d’acqua sulle sezioni che toccano la frontiera nazionale.48
47Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903).
48Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903).