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Legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche1 (Legge sulle forze idriche, LUFI2)
del 22 dicembre 1916 (Stato 1° gennaio 2023)
1Nuovo tit. giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1977 171; FF 1975 II 2083). Per questa mod. alle locuzioni «forze idrauliche» e «forza idraulica» sono sostituite le locuzioni «forze idriche» e «forza idrica».
2Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903).
Art. 5
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni generali atte a promuovere e ad assicurare l’utilizzazione razionale delle forze idriche.
2 Può inoltre emanare prescrizioni speciali per determinati corsi d’acqua o sezioni di corsi d’acqua.
3 L’Ufficio federale dell’energia5(Ufficio federale) è autorizzato a esaminare se i piani degli impianti progettati assicurano nel loro insieme l’utilizzazione razionale delle forze idriche.6
5 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).
6Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903).