Legge federale
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Art. 50a64
1 Agli impianti idroelettrici per i quali è versato un contributo d’investimento conformemente all’articolo 26 della legge federale del 30 settembre 201665 sull’energia (LEne) si applicano le riduzioni seguenti:
2 Le riduzioni valgono anche per le imposte speciali di cui all’articolo 49 capoverso 2. 64 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877). |