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Legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche1 (Legge sulle forze idriche, LUFI2)
del 22 dicembre 1916 (Stato 1° gennaio 2023)
1Nuovo tit. giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1977 171; FF 1975 II 2083). Per questa mod. alle locuzioni «forze idrauliche» e «forza idraulica» sono sostituite le locuzioni «forze idriche» e «forza idrica».
2Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903).
1 Agli impianti idroelettrici per i quali è versato un contributo d’investimento conformemente all’articolo 26 della legge federale del 30 settembre 201665 sull’energia (LEne) si applicano le riduzioni seguenti:
a.
per un impianto nuovo (art. 24 cpv. 1 lett. b n. 1 LEne) non possono essere riscossi canoni sull’intera potenza lorda durante il termine assegnato per la costruzione e durante dieci anni a partire dalla messa in esercizio;
b.
in caso di ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di impianti esistenti (art. 24 cpv. 1 lett. b n. 2 LEne) non possono essere riscossi canoni sulla potenza lorda supplementare durante dieci anni a partire dalla messa in esercizio dell’impianto ampliato o rinnovato.
2 Le riduzioni valgono anche per le imposte speciali di cui all’articolo 49 capoverso 2.
64 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877).