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Legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche1 (Legge sulle forze idriche, LUFI2)
del 22 dicembre 1916 (Stato 1° gennaio 2023)
1Nuovo tit. giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1977 171; FF 1975 II 2083). Per questa mod. alle locuzioni «forze idrauliche» e «forza idraulica» sono sostituite le locuzioni «forze idriche» e «forza idrica».
2Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903).
Art. 51
1 La potenza lorda che fa regola per il calcolo del canone è data dalla media della potenza dinamica lorda dell’acqua, calcolata coi salti e i deflussi utili.67
2 È considerato come salto utile il dislivello del pelo d’acqua dalla presa alla restituzione nel corso d’acqua pubblico.
3 Si considerano come deflussi utili le quantità d’acqua veramente defluite in quanto non sorpassino il deflusso massimo che può essere assorbito dalle istallazioni previste nella concessione.
4 Il Consiglio federale emanerà disposizioni più precise per il calcolo.
67 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877).