Legge federale
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Art. 52a69
La Confederazione preleva emolumenti per la sorveglianza esercitata sugli impianti idraulici internazionali e per coprire le spese amministrative causate dall’applicazione della presente legge. 69Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). |