Legge federale
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Art. 6
1 Quando si tratta di utilizzare una sezione di corso d’acqua, situata nel territorio di più Cantoni o, con un solo e medesimo impianto, più sezioni situate in Cantoni diversi e i Cantoni interessati non riescano a mettersi d’accordo, decide il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni7 (Dipartimento) dopo aver sentito i Cantoni.8 2 Esso terrà equamente conto della legislazione dei Cantoni interessati, non che dei vantaggi e dei danni risultanti dall’impresa a ciascuno di essi. 3 Quando l’impianto idraulico progettato, per il mutamento del corso d’acqua o per l’occupazione del suolo, alterasse in modo rilevante e sproporzionato le condizioni di residenza o i mezzi d’esistenza della popolazione di un Cantone, il Dipartimento non accorderà la concessione se non col consenso del Cantone stesso.9 7 Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. 8Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). 9Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). |