Legge federale
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Art. 61
1 Se la concessione interessa più Cantoni, si seguirà in ciascuno di essi la procedura che gli è propria. 2 In caso di contestazione decide il Dipartimento.79 79Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). |