Legge federale
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Art. 6280
1 Con il rilascio della concessione il Dipartimento decide anche in merito all’approvazione dei piani necessari per la costruzione o per la modifica di impianti. 2 La procedura di concessione è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196881 sulla procedura amministrativa, per quanto la presente legge non vi deroghi. Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr82.83 2bis La concessione può essere rilasciata senza pubblica gara. La procedura di rilascio deve essere trasparente e non discriminatoria.84 3 Con la concessione sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale. 4 Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato l’adempimento dei compiti del concessionario. 80 Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 83 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). 84 Introdotto dal n. I 1 della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU 2012 3229; FF 2011 26413551). |