Legge federale
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Art. 62a85
La domanda di approvazione dei piani va presentata con la documentazione necessaria all’Ufficio federale. Questo esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla. 85 Introdotto dal n. I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). |