Legge federale
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Art. 62b86
1 Prima del deposito pubblico della domanda, il richiedente deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l’indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l’opera progettata. 2 Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione dei profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, presso l’Ufficio federale. 86 Introdotto dal n. I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). |