Legge federale
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Art. 62e90
1 Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196891 sulla procedura amministrativa può fare opposizione presso l’Ufficio federale durante il termine di deposito dei piani.92 Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura. 2 Chi ha qualità di parte secondo le disposizioni della LEspr93 può far valere tutte le istanze di cui all’articolo 33 LEspr durante il termine di deposito dei piani.94 3 I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione. 90 Introdotto dal n. I 6 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 92 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). 94 Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085; FF 2018 4031). |