Legge federale
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Art. 67
1 In caso di riversione degli impianti, e sempreché l’atto di concessione non disponga altrimenti, la comunità concedente ha il diritto:
2 Il concessionario può esigere che la comunità rilevi le istallazioni che servono alla produzione e al trasporto di forza elettrica, se essa può servirsene con vantaggio per l’ulteriore utilizzazione della forza. 3 Il concessionario ha l’obbligo di mantenere in uno stato idoneo all’esercizio le opere e istallazioni sottoposte al diritto di riversione. 4 In caso di riversione, gli investimenti di modernizzazione e ampliamento sono indennizzati al concessionario, se l’ente pubblico avente il diritto di riversione li ha approvati prima della loro attuazione. L’indennità corrisponde al massimo al valore residuo dell’investimento, tenendo conto dei tassi d’ammortamento usuali nel settore e del valore della moneta.106 5 L’ente pubblico avente il diritto di riversione può, con il consenso del concessionario, conferire il valore del diritto di riversione come quota di partecipazione nell’impresa esistente. Può anche utilizzarlo in altro modo, nell’interesse pubblico.107 106Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). 107Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). |