Legge federale
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Art. 68
1 Se le sezioni di corsi d’acqua utilizzate si trovano sul territorio di più Cantoni, gli impianti idraulici sottoposti al diritto di riversione diventano comproprietà di questi Cantoni. La parte di ciascun Cantone nella comproprietà è calcolata secondo la proporzione in cui esso contribuisce alla produzione della forza idrica. 2 Se i Cantoni non riescono a mettersi d’accordo sull’utilizzazione ulteriore e sulla parte che spetta a ciascuno di essi, decide il Dipartimento (art. 6).108 108Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). |