Legge federale
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Art. 69
1 Se la concessione si estingue per scadenza del termine senza riversione o in seguito a decadenza o a rinuncia, quando l’atto di concessione non disponga altrimenti, le istallazioni su terreno privato restano al concessionario, mentre quelle su terreno pubblico passano alla comunità concedente. 2 Se le istallazioni su terreno pubblico continuano ad essere utilizzate, la comunità concedente deve corrispondere al concessionario un’indennità da calcolarsi tenendo equamente conto di tutte le circostanze. 3 Nel caso di decadenza o di rinuncia, resta riservato alla comunità il diritto di acquistare l’impianto idraulico conformemente alle prescrizioni della concessione relative al riscatto o alla riversione, tenendo conto dell’esercizio anticipato di questi diritti. |