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Legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche1 (Legge sulle forze idriche, LUFI2)
del 22 dicembre 1916 (Stato 1° gennaio 2023)
1Nuovo tit. giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1977 171; FF 1975 II 2083). Per questa mod. alle locuzioni «forze idrauliche» e «forza idraulica» sono sostituite le locuzioni «forze idriche» e «forza idrica».
2Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903).
1 Per l’utilizzazione delle forze idriche delle sezioni di corsi d’acqua che toccano la frontiera nazionale, spetta al Dipartimento:
a.
conferire i diritti di utilizzazione;
b.
autorizzare l’utilizzazione delle forze idriche di tali corsi d’acqua da parte dell’avente diritto stesso;
c.
determinare conformemente al diritto cantonale, al momento del conferimento del diritto di utilizzazione, quali sono le prestazioni da fornire e le condizioni da osservare;
d.
decidere in merito all’approvazione dei piani necessari per la costruzione o la modifica di impianti e rilasciare quindi le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale;
e.
ordinare misure di risanamento e misure concernenti l’esercizio; il Dipartimento può autorizzare il Cantone a ordinare le misure necessarie.
2 Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali per disciplinare gli ambiti di cui al capoverso 1.
3 Le autorità competenti decidono d’intesa con gli enti pubblici aventi il diritto di disporre delle acque e i Cantoni.
10Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3099; FF 2018 2877).