Legge federale
|
Art. 75
1 Entro un termine da fissarsi dal Consiglio federale, i Cantoni emaneranno le disposizioni esecutive necessarie e formeranno il registro dei diritti d’acqua per il loro territorio. 2 Essi potranno farlo in via di regolamento. 3 Per accertare i diritti d’uso già esistenti, i Cantoni ricorreranno ad un pubblico bando, al quale può essere. aggiunta la comminatoria che i diritti non prodotti cessano o si ritengono inesistenti. |