Legge federale
|
Art. 7a11
1 Per adempiere gli obblighi di diritto internazionale della Confederazione, il Dipartimento può, dopo aver sentito i Cantoni e gli interessati, emanare disposizioni per lo sfruttamento di bacini d’accumulazione. 2 Se questi provvedimenti pregiudicano diritti acquisiti, l’indennità prevista dall’articolo 43 capoverso 2 è a carico dell’ente pubblico titolare del diritto di disposizione. 11Introdotto dal n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). |