Legge federale
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Art. 8
1 Per condurre all’estero l’acqua o l’energia elettrica prodotta da un corso d’acqua è necessaria l’autorizzazione del Dipartimento.12 2 L’autorizzazione sarà accordata solo quando l’interesse pubblico non risenta danno dall’esportazione, e solo in quanto sia presumibile che l’acqua o la forza non possa essere utilmente impiegata in Isvizzera per la durata del permesso. 3 L’autorizzazione è accordata per un tempo determinato e alle condizioni da fissare dal Dipartimento, ma può essere sempre revocata per ragioni d’interesse pubblico, verso pagamento di un’indennità. L’indennità è stabilita in base all’atto d’autorizzazione oppure secondo equità se questo non reca nessuna disposizione in proposito.13 12Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997991; FF 1995 IV 903). 13Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). |