Legge federale
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Art. 31
1 I Cantoni devono tenere un registro dei diritti esistenti su corsi d’acqua e delle istallazioni relative all’utilizzazione delle forze idriche. 2 Il Dipartimento emana le prescrizioni necessarie sulla formazione e la tenuta di questo registro.45 45Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903). |
