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Legge federale sull’utilizzazione delle forze idriche1 (Legge sulle forze idriche, LUFI2)
1Nuovo tit. giusta della LF dell’8 ott. 1976, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 1977 171; FF 1975 II 2083). Per questa mod. alle locuzioni «forze idrauliche» e «forza idraulica» sono sostituite le locuzioni «forze idriche» e «forza idrica».
2Abbreviazione introdotta dalla cifra I della LF del 13 dic. 1996, in vigore dal 1° mag. 1997 (RU 1997 991; FF 1995 IV 903).
Art. 4
1 Se il diritto di disporre della forza appartiene a distretti, a Comuni o a corporazioni, la cessione del diritto d’utilizzazione ai terzi e l’utilizzazione da parte degli stessi competenti a disporre, devono essere approvate dall’autorità cantonale.
2 L’approvazione sarà negata se il progetto d’utilizzazione è contrario all’interesse pubblico o all’utilizzazione razionale del corso d’acqua.