Legge federale
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Art. 1 Oggetto 6
1 La presente legge disciplina l’utilizzazione della quota a destinazione vincolata del prodotto netto dei seguenti mezzi per compiti e spese connessi alla circolazione stradale:
2 Essa disciplina l’utilizzazione della quota a destinazione vincolata del prodotto netto dei seguenti mezzi per le spese connesse al traffico aereo:
3 Salvo laddove diversamente stabilito da altre disposizioni federali, per prodotto netto si intende il prodotto al netto dei compensi per la riscossione di tasse e imposte. 6 Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20176825; FF 2015 1717). |