Legge federale
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Art. 11 Completamento della rete delle strade nazionali
1 Per il completamento della rete delle strade nazionali27, la Confederazione assume le seguenti quote delle spese di costruzione conformemente all’articolo 8 capoverso 2:
2 Non sono assunte le imposte sugli utili immobiliari, le tasse di mutazione, le tasse di bollo e analoghi tributi fiscali dovuti secondo il diritto cantonale. 3 Il Consiglio federale stabilisce l’aliquota della partecipazione secondo gli oneri dei Cantoni per le strade nazionali, il loro interesse alle medesime e la loro capacità finanziaria. 4 Se la capacità finanziaria del Cantone è insufficiente e la realizzazione di una strada nazionale riveste un interesse predominante per tutto il Paese, il Consiglio federale può eccezionalmente aumentare la partecipazione oltre l’aliquota massima. Tale aliquota può tuttavia essere superata del sette per cento al massimo delle spese computabili. 5 Agli impianti che, costruiti su domanda dei Cantoni, servono prevalentemente interessi cantonali, regionali o locali si applica l’articolo 8 capoverso 3. 6 La Confederazione esegue i pagamenti proporzionatamente al progredire dei lavori preliminari e dei lavori di costruzione. Può anticipare, a un interesse adeguato, le somme dovute dal Cantone oppure, in casi di rigore, accordare mutui. Il Consiglio federale disciplina le modalità di pagamento. 27 Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all’art. 197 n. 3 Cost. (RS 101). |