Legge federale
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Art. 14 Contributi forfettari in favore delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche 32
1 La Confederazione accorda contributi forfettari in favore delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche. Tali contributi sono calcolati in funzione della lunghezza delle strade. 2 Il Consiglio federale designa i Cantoni beneficiari. 32 Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20176825; FF 2015 1717). |