Legge federale
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Art. 16 Diritto d’espropriazione
I Cantoni possono prescrivere nelle loro disposizioni esecutive che le espropriazioni devono essere eseguite secondo la legge federale del 20 giugno 193034 sull’espropriazione. In questo caso, è loro conferito il diritto d’espropriazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 della legge suddetta. 34RS 711 |