Legge federale
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Art. 17 Costruzione, manutenzione ed esercizio 35
I Cantoni costruiscono e provvedono alla manutenzione e all’esercizio delle strade principali. Per adempiere questi compiti, utilizzano i contributi globali. 35 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). |