Legge federale
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Art. 17d Entità dei contributi
1 I contributi sono calcolati in funzione dell’effetto complessivo dei programmi d’agglomerato. Ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili. 2 L’effetto complessivo è il rapporto tra l’onere finanziario e i seguenti obiettivi di efficacia:
3 Sono prioritari i programmi d’agglomerato che contribuiscono a risolvere i maggiori problemi di traffico e ambientali. 4 Si tiene debitamente conto di tutte le regioni del Paese nonché delle aree urbane di piccole e medie dimensioni e dei capoluoghi.40 40 Introdotto dall’all. n. II 5 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20176825; FF 2015 1717). |