Legge federale
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Art. 17e Aliquote di contribuzione 41
1 L’aliquota di contribuzione fissata per un programma d’agglomerato si applica anche alle singole misure finanziate con il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato. 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce i termini per l’avvio dell’esecuzione dei progetti di costruzione. Il diritto ai contributi destinati a una misura si estingue se i lavori di costruzione non sono avviati entro il termine stabilito. 41 Introdotto dall’all. n. II 5 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20176825; FF 2015 1717). |