Legge federale
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Art. 2 Rapporto 8
Il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale, insieme al preventivo e al consuntivo, un rapporto relativo all’utilizzazione dei mezzi di cui all’articolo 1. 8 Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20176825; FF 2015 1717). |