Legge federale
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Art. 25 Principio
La Confederazione accorda contributi per i provvedimenti di protezione ecologica che, secondo la legislazione federale sulla protezione dell’ambiente, devono essere presi lungo le strade o, in via subordinata, negli edifici. Partecipa inoltre alle spese dei provvedimenti generali di protezione dell’ambiente, resi necessari dal traffico stradale motorizzato, in particolare dei provvedimenti intesi a rimuovere i danni alle foreste e a ripristinare le foreste. |