Legge federale
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Art. 26 Entità dei contributi
1 I contributi sono commisurati alle disposizioni della legislazione federale sulla protezione dell’ambiente. 2 Il Consiglio federale assegna i fondi per i contributi secondo la necessità tecnica e il grado d’urgenza. 3 La Confederazione contribuisce alle spese dei provvedimenti intesi a rimuovere i danni alle foreste e a ripristinare le foreste nella misura in cui siano stati causati dal traffico motorizzato. |