Legge federale
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Art. 27 Rapporto con altre quote ed altri contributi 49
Nel caso di costruzione e di sistemazione delle strade nazionali e di completamento della rete delle strade nazionali50, i necessari provvedimenti di protezione ecologica secondo l’articolo 25 costituiscono parte integrante del progetto. Per le strade principali, le spese dei provvedimenti sono indennizzate mediante i contributi globali. 49 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 50 Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 118, 1986352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all’art. 197 n. 3 Cost. (RS 101). |