Legge federale
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Art. 28 Principio 51
La Confederazione accorda contributi per i provvedimenti resi necessari dal traffico stradale motorizzato per la conservazione, la preservazione o il ripristino di paesaggi degni di protezione, compresi i monumenti storici. 51 Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 16334625n. II; FF 2003 4857). |