Legge federale
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Art. 31 Principio
1 La Confederazione accorda contributi per il rimboschimento, le opere di protezione contro le valanghe, gli smottamenti e le cadute di pietre, le gallerie, la canalizzazione di torrenti e la correzione di corsi d’acqua, necessarie per proteggere dalle forze della natura le strade aperte al traffico motorizzato nonché impianti ferroviari che, durante una parte dell’anno, assorbono il traffico motorizzato in vece della strada. 2 La Confederazione accorda contributi per trafori o gallerie soltanto se servono a proteggere strade nazionali o strade principali.54 3 Non sono accordati contributi ai provvedimenti intesi a proteggere le altre strade (gallerie, trafori, spostamento del tracciato, drenaggio ecc.).55 54 Introdotto dal n. I 8 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 16334625n. II; FF 2003 4857). 55 Introdotto dal n. I 8 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 16334625n. II; FF 2003 4857). |