Legge federale
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Art. 34 Contributi generali 58
1 I contributi generali alle spese delle strade aperte agli autoveicoli sono commisurati a:59
2 Nei casi di rigore, ai Cantoni finanziariamente o demograficamente deboli, particolarmente gravati dalla costruzione, dal rinnovo, dalla grande manutenzione, dalla manutenzione corrente nonché dalla sorveglianza e dal disciplinamento del traffico da parte degli organi di polizia, possono essere accordati sussidi aggiuntivi.62 3 Il Consiglio federale consulta i Cantoni prima di emanare le disposizioni d’esecuzione.63 4 I Cantoni utilizzano i contributi per adempiere i loro compiti nel settore stradale.64 58 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 59 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 60 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 61 Abrogate dal n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 62Nuovo testo giusta il n. I 6 della LF del 18 mar. 1994 sulle misure di risanamento 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 1634; FF 1993 IV 225). 63 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 64 Introdotto dal n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). |