Legge federale
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Art. 35 Contributi ai Cantoni privi di strade nazionali 65
1 ...66 2 Ai Cantoni privi di strade nazionali sono pagati annualmente contributi compensativi. Tali contributi sono commisurati alla lunghezza delle strade aperte agli autoveicoli e all’onere stradale di questi Cantoni.67 2bis Se strade esistenti sono integrate nella rete delle strade nazionali, i contributi compensativi sono versati al Cantone interessato fintanto che su tali strade situate sul suo territorio non sono effettuati importanti lavori di sistemazione.68 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari dopo aver udito questi Cantoni. 4 I Cantoni utilizzano i contributi per adempiere i loro compiti nel settore stradale.69 65 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 66 Abrogato dal n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 67 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). 68 Introdotto dal n. III della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2259; FF 2012 543). 69 Introdotto dal n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). |