Legge federale
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Art. 36 Conto stradale
1 Il Consiglio federale fa compilare un conto stradale indicante, da un lato, i ricavi computabili dei poteri pubblici dal traffico motorizzato e, dall’altro, i costi corrispondenti. 2 I Cantoni sono tenuti a fornire al Consiglio federale, a sua domanda, i documenti necessari per l’allestimento del conto. |