Legge federale
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Art. 37a Ripartizione dei mezzi
1 La Confederazione impiega i mezzi a destinazione vincolata assegnati al traffico aereo conformemente all’articolo 1 capoverso 2 secondo la seguente chiave di ripartizione:73
2 Il Consiglio federale definisce:
3 L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) ripartisce i contributi all’interno dei settori di compiti. Definisce previamente le priorità e consulta le cerchie interessate. 73 Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20176825; FF 2015 1717). 74 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607; FF 2016 6401). |