Legge federale
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Art. 38 Esecuzione
1 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione; emana le disposizioni esecutive e disciplina in particolare la procedura applicabile all’assegnazione delle quote e dei contributi federali nonché alla restituzione di quelli indebitamente riscossi. Può stabilire contributi globali anziché basati sui costi effettivi. 2 Le spese per l’esecuzione della presente legge sono addebitate ai finanziamenti speciali secondo gli articoli 86 capoverso 3 e 87b Cost.78 78 Introdotto dall’all. n. II 5 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20176825; FF 2015 1717). |