Legge federale
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Art. 41 Disposizioni transitorie
1 Per i seguenti contributi ai Cantoni, la presente legge si applica retroattivamente al momento dell’entrata in vigore degli articoli 36bis capoverso 4 e 36ter della Costituzione federale83:
2 La Confederazione rinuncia ad esigere gli interessi degli importi che, dopo l’entrata in vigore degli articoli 36bis e 36ter della Costituzione federale, sono stati anticipati ai Cantoni per salvaguardare i loro diritti acquisiti; le anticipazioni sono imputate sulla riserva. 83[CS 13; RU 1983 445, 1994 268, 1996 1491]. A queste disp. corrispondono ora gli art. 83, 86, 131cpv. 1 lett. e nonché cpv. 2 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101). |