Legge federale
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Art. 41a Disposizione transitoria concernente la modifica del 19 marzo 1999 84
Il nuovo diritto si applica a tutti gli impegni di sussidio da contrarre dopo la sua entrata in vigore (garanzia di base, parziale e di continuazione). 84 Introdotto dal n. I 7 della LF del 19 mar. 1999 sul programma di stabilizzazione 1998, in vigore dal 1° set. 1999 (RU 1999 23742385; FF 1999 3). |