Legge federale
|
Art. 8a Prefinanziamento 23
1 Se un progetto figura in un decreto federale di cui all’articolo 11b LSN24, l’USTRA può anticiparne la realizzazione nell’ambito di una fase di potenziamento qualora il Cantone ne assicuri il prefinanziamento. La capacità della rete stradale non può tuttavia risultarne ridotta in misura maggiore di quanto inizialmente previsto. 2 Possono essere prefinanziati sia i costi di progettazione, sia quelli di costruzione. 3 La Confederazione non deve alcun interesse sull’importo prefinanziato. Il rimborso ha luogo a decorrere dalla data in cui era prevista la realizzazione del progetto. 4 L’USTRA concorda con il Cantone lo scadenzario, il finanziamento e il rimborso. 23 Introdotto dall’all. n. II 5 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20176825; FF 2015 1717). 24 RS 725.11 |