Legge federale
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Art. 9 Manutenzione
1 Per manutenzione si intendono i lavori di rinnovamento e gli interventi di manutenzione edile sottoposti a progettazione di un impianto stradale esistente. 2 Gli interventi di manutenzione edile sottoposti a progettazione e i lavori di rinnovamento delle strade nazionali comprendono i lavori necessari alla conservazione della strada e delle sue installazioni tecniche.25 3 I Cantoni assumono le spese di manutenzione di impianti ai sensi dell’articolo 6 della legge federale dell’8 marzo 196026 sulle strade nazionali che servono prevalentemente interessi cantonali, regionali o locali e che sono costruiti su loro domanda. La Confederazione può accordare un aiuto finanziario pari alla sua partecipazione alle spese di costruzione. Il Consiglio federale definisce i dettagli. 4 Sono considerate spese quelle per la progettazione, per i lavori veri e propri, per la vigilanza e per l’amministrazione. 25 Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 20176825; FF 2015 1717). |