Legge federale
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Art. 12 Rete delle strade principali
1 Dopo avere sentito i Cantoni, il Consiglio federale designa la rete delle strade principali per la quale la Confederazione accorda contributi.34 2 La rete delle strade principali comprende le vie di comunicazione d’importanza nazionale o internazionale, che non appartengono alla rete delle strade nazionali. 3 Nella regione delle Alpi e nel Giura possono essere dichiarate principali le strade la cui sistemazione o la cui costruzione è di particolare importanza per:
4 Fuori della regione delle Alpi e del Giura possono essere dichiarate strade principali:
34 Nuovo testo giusta il n. II 17 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). |