Legge federale
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Art. 1849
1 Per motivi di politica dei trasporti e di protezione dell’ambiente, la Confederazione può accordare contributi per i costi di costruzione, di ampliamento e di ammodernamento di binari di raccordo e di impianti di trasbordo per il traffico combinato, nonché contributi d’investimento e d’esercizio per il promovimento del traffico combinato e del trasporto per ferrovia di veicoli stradali accompagnati. 2 I contributi sono accordati nella misura necessaria ad assicurare l’autonomia finanziaria. La Confederazione provvede affinché sia garantito un esercizio non discriminatorio. 3 I contributi per il trasporto di veicoli stradali accompagnati sono accordati nella misura in cui consentano riduzioni tariffali. 4 Sono applicabili gli articoli 8, 9 e 28 capoverso 3 della legge del 25 settembre 201550 sul trasporto di merci. 49 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della L del 25 set. 2015 sul trasporto di merci, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1845; FF 2014 3253). 50 RS 742.41 |