Legge federale
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Art. 3 Oggetto della tassa
1 La tassa deve essere pagata per i veicoli a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera o all’estero con i quali vengono utilizzate le strade nazionali assoggettate alla tassa. 2 La tassa non deve essere versata per i veicoli assoggettati alla tassa sul traffico pesante secondo la legge del 19 dicembre 19975 sul traffico pesante. |
