1 Non soggiacciono alla tassa:
- a.
- i veicoli con targhe di controllo militari e i veicoli noleggiati o requisiti dall’esercito muniti di targhe di controllo civili e di un contrassegno M+;
- b.
- i veicoli della polizia, del Corpo delle guardie di confine, dei pompieri, dei servizi d’intervento in caso di incidenti con idrocarburi e prodotti chimici, le ambulanze, i veicoli dei servizi di manutenzione delle strade nazionali contrassegnati come tali e i veicoli della protezione civile con targhe di controllo blu e segno distintivo internazionale della protezione civile;
- c.
- i veicoli impiegati in operazioni di soccorso in caso di catastrofi, incendi e incidenti;
- d.
- i veicoli di organizzazioni intergovernative con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede;
- e.
- i veicoli di governi esteri in missione ufficiale;
- f.
- gli assi di trasporto;
- g.
- i veicoli senza targhe condotti al controllo ufficiale;
- h.
- i veicoli impiegati durante i controlli ufficiali e gli esami ufficiali di conducente;
- i.
- i rimorchi fissi, i rimorchi trainati da motoveicoli e i carrozzini laterali;
- j.
- i trattori a sella leggeri che, in base a una menzione nella licenza di circolazione, sono autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante;
- k.
- gli autoveicoli leggeri che, in base a una menzione nella licenza di circolazione, sono autorizzati a trainare un semirimorchio assoggettato alla tassa sul traffico pesante;
- l.
- i veicoli muniti di targhe professionali svizzere utilizzati per corse in giorni feriali.
2 La Direzione generale delle dogane può, in casi motivati, esentare altri veicoli dall’assoggettamento, segnatamente tenuto conto di accordi internazionali o per motivi umanitari.
3 La Direzione generale delle dogane può sospendere l’assoggettamento per determinati tratti di strada nazionale quando la polizia devia parzialmente o totalmente il traffico su tali strade a causa di catastrofi o di altre situazioni straordinarie.