Legge federale
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Art. 15 Patrimonio vincolato dell’assicurazione sociale malattie
1 Gli assicuratori devono costituire un patrimonio vincolato dell’assicurazione sociale malattie destinato a garantire le pretese derivanti dai rapporti d’assicurazione e dai contratti di riassicurazione. Ogni anno devono fornirne la prova all’autorità di vigilanza; quest’ultima può esigere la prova in ogni momento. 2 L’importo legale del patrimonio vincolato dell’assicurazione sociale malattie corrisponde agli accantonamenti tecnici. 3 Gli elementi del patrimonio vincolato dell’assicurazione sociale malattie devono essere designati in quanto tali. Possono essere utilizzati soltanto per sopperire alle pretese che tale patrimonio deve garantire. |